Con una recente sentenza (Sez. I, 29 dicembre 2015, n. 572), il Tar Friuli Venezia Giulia si è pronunciato sulla delicata problematica dell’ingiustificata assenza dal servizio, respingendo il ricorso proposto da un professore dell’Università di Trieste.
Con decreto rettorale, quest’ultimo era stato dichiarato decaduto dall’impiego appunto per non aver fornito giustificazioni in merito alla sua prolungata assenza dal servizio. Dopo aver presentato avverso il provvedimento di destituzione ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, che veniva rigettato dal giudice amministrativo (sent. n. 347 del 2015), l’interessato, non dandosi per vinto, sollecitava l’Ateneo friulano ad agire in autotutela in considerazione delle ragioni di salute che gli avrebbero impedito lo svolgimento dell’incarico.
Ancora una volta, però, l’amministrazione denegava la richiesta di revoca, ritenendo sussistenti i presupposti della destituzione.
Oggetto della pronuncia che qui si commenta è proprio il ricorso proposto contro tale diniego, del quale l’interessato ha chiesto l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nel merito il ricorso è stato giudicato infondato, non essendo in contestazione che il ricorrente per oltre sei mesi e senza soluzione di continuità abbia completamente abbandonato il servizio, non tenendo i corsi, non partecipando alle sessioni d’esame, né a quelle di laurea, non partecipando alle adunanze del Consiglio di Facoltà, omettendo di fornire qualunque informazione all’Ateneo e financo di riscontrare le comunicazioni inviategli in varie forme.
Pertanto, secondo il giudice amministrativo, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte nella sopra citata sentenza n.347 del 2015 del medesimo tribunale in ordine alla natura vincolata del provvedimento di destituzione e alla irrilevanza di eventuali giustificazioni postume. Tanto più che nel caso in questione trattasi di giustificazioni intervenute fuori del procedimento, dopo l’adozione della destituzione e quando l’Ateneo si era ormai organizzato per fronteggiare il disservizio venutosi a creare.
In conclusione, il giudice ha riaffermato la legittimità del provvedimento di destituzione e affermato la legittimità del diniego di rimozione in autotutela del medesimo.