Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 03 Mag 2024

Con una recente sentenza (Sez. I, 29 dicembre 2015, n. 572), il Tar Friuli Venezia Giulia si è pronunciato sulla delicata problematica dell’ingiustificata assenza dal servizio, respingendo il ricorso proposto da un professore dell’Università di Trieste.

Con decreto rettorale, quest’ultimo era stato dichiarato decaduto dall’impiego appunto per non aver  fornito giustificazioni in merito alla sua prolungata assenza dal servizio. Dopo aver presentato avverso il provvedimento di destituzione ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, che veniva rigettato dal giudice amministrativo (sent. n. 347 del 2015), l’interessato, non dandosi per vinto, sollecitava l’Ateneo friulano ad agire in autotutela in considerazione delle ragioni di salute che gli avrebbero impedito lo svolgimento dell’incarico.

Ancora una volta, però, l’amministrazione denegava la richiesta di revoca, ritenendo sussistenti i presupposti della destituzione.

Oggetto della pronuncia che qui si commenta è proprio il ricorso proposto contro tale diniego, del quale l’interessato ha chiesto l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Nel merito il ricorso è stato giudicato infondato, non essendo in contestazione che il ricorrente per oltre sei mesi e senza soluzione di continuità abbia completamente abbandonato il servizio, non tenendo i corsi, non partecipando alle sessioni d’esame, né a quelle di laurea, non partecipando alle adunanze del Consiglio di Facoltà, omettendo di fornire qualunque informazione all’Ateneo e financo di riscontrare le comunicazioni inviategli in varie forme.

Pertanto, secondo il giudice amministrativo, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte nella sopra citata sentenza n.347 del 2015 del medesimo tribunale in ordine alla natura vincolata del provvedimento di destituzione e alla irrilevanza di eventuali giustificazioni postume. Tanto più che nel caso in questione trattasi di giustificazioni intervenute fuori del procedimento, dopo l’adozione della destituzione e quando l’Ateneo si era ormai organizzato per fronteggiare il disservizio venutosi a creare.

In conclusione, il giudice ha riaffermato la legittimità del provvedimento di destituzione e affermato la legittimità del diniego di rimozione in autotutela del medesimo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

empty alt

Cellule artificiali per individuare e combattere i tumori

Contrastare il cancro attraverso cellule artificiali in grado di individuare la patologia e di...
empty alt

Spoltore, antica Fonte Barco prima restaurata e poi abbandonata al degrado

Scrivo contro il restauro dell'antica Fonte Barco a Spoltore, comune a poco meno di 8 km. da...
empty alt

Il silenzioso ritorno della lontra nelle Alpi. Al MUSE incontro con lo zoologo Luca Lapini

L'ultimo appuntamento di “Incontri al museo per parlare di fauna”, in programma il prossimo 8...
empty alt

Ricerca UniPi: nuovo metodo di bonifica estrae più metalli pesanti dal fondo marino

L'Università di Pisa ha messo a punto nuovo sistema di decontaminazione per rimuovere i metalli...
empty alt

“Assalto a San Lorenzo”, una strage nascosta dai fascisti arrivati al potere

Assalto a San Lorenzo - La prima strage del fascismo al potere, di Gabriele Polo, con prefazione di...
empty alt

“Confidenza”, il film della settimana proposto dal Foglietto

Confidenza, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone (Edito da Einaudi), regia di Daniele...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top