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Domenica, 15 Feb 2026

di Rocco Tritto

Ci risiamo. A distanza di poco più di un mese, dai tribunali giunge una nuova, pesante condanna (8 mesi, senza condizionale) al carcere per un giornalista, Giorgio Mulè, per di più direttore di testata (Panorama), reo di non aver controllato il contenuto di un articolo, che un giudice ha ritenuto diffamatorio nei confronti di un suo collega magistrato.

All’autore dello scritto, invece, accusato di diffamazione con il mezzo della stampa, è stata inflitta un’ammenda di 800 euro, avendogli il tribunale riconosciuto le attenuanti generiche.

Dunque, appare sempre più difficile e rischioso nel nostro paese esercitare l'attività di giornalista.

Eppure, da più di quattro anni, il Tribunale dei diritti dell’uomo, nel condannare la Grecia, ha affermato con fermezza il proprio no al carcere per il reato di diffamazione e, aggiungiamo noi, ancor più per quello di omesso controllo.

Dopo aver espresso la nostra solidarietà a Giorgio Mulé, come a tutti i giornalisti fino a oggi colpiti da sentenze di condanna al carcere per un loro articolo o, peggio, per non aver controllato quanto da altri scritto, riteniamo molto illuminante, e per questo lo riproponiamo di seguito integralmente, un editoriale di Marina Castellaneta sull’argomento, apparso su Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2009.

“No al carcere per i giornalisti perché le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche quando, nella prassi, il carcere è convertito in ammende pecuniarie e la pena è sospesa.

Lo ha affermato la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 2 aprile 2009 (ricorso n. 2444/07, Kydonis v. Grecia), con la quale la Corte ha condannato la Grecia per violazione dell'articolo 10 della Convenzione che garantisce la libertà di espressione, obbligandola a risarcire i danni materiali e morali al giornalista ritenuto colpevole di diffamazione.

Per la Corte europea, il carcere, previsto nei casi di diffamazione negli ordinamenti interni, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha, a sua volta, il diritto di ricevere informazioni. La detenzione – precisa la Corte – può essere ammessa solo in casi eccezionali, quando il giornalista incita alla violenza o all'odio.

Negli altri casi, fa capire Strasburgo, la previsione del carcere, seppure solo a livello legislativo, senza un'applicazione diffusa della misura detentiva, «è suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa», impedendo «la partecipazione alla discussione su questioni che hanno un interesse generale legittimo». In pratica, se nell'ordinamento interno è stabilito il carcere nei casi di diffamazione, come avviene in Grecia che ha una norma analoga all'articolo 595 del codice penale italiano, è certa la violazione della Convenzione perché la misura è sproporzionata.

Alla Corte europea si era rivolto un giornalista greco condannato per diffamazione dai tribunali nazionali a una pena di cinque mesi, poi convertita in un'ammenda, per aver scritto alcuni articoli critici su un uomo politico. Una condanna ingiustificata e contraria alla Convenzione europea.

Prima di tutto – hanno osservato i giudici internazionali – perché gli articoli non contenevano insulti personali e riguardavano questioni di grande interesse per la società locale, su un uomo politico che è una persona pubblica e deve quindi tollerare articoli anche critici. Al giornalista poi deve essere concessa «una certa dose di esagerazione e di provocazione», soprattutto nei giudizi di valore. Ma c'è di più.

Per Strasburgo, i giudici nazionali hanno sbagliato perché non solo non hanno preso in considerazione l'interesse a diffondere informazioni anche scomode, ma «in modo sorprendente», hanno riversato l'onere della prova sul giornalista e sull'editore che, secondo i tribunali nazionali, dovevano dimostrare l'interesse alla pubblicazione dell'articolo incriminato e invocare espressamente la libertà di espressione.

La Corte ha anche bocciato l'operato dei colleghi greci che non hanno valutato l'assoluzione dal reato di calunnia pronunciata da altri tribunali nei confronti di una persona che aveva riferito questioni analoghe a quelle poi scritte dal giornalista considerato colpevole.”

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