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Giovedì, 02 Mag 2024

Il Responsabile unico del procedimento (Rup) è una figura, ancorché sconosciuta ai più, davvero importante nella contrattistica della pubblica amministrazione. A prevederla è stato l’art. 10 del D.Lgs 163/2006, nonché l’art. 272 del Dpr n. 207 del 2010.

La nomina viene disposta dagli enti contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione di un bene o servizio.

L’art 10, comma 5° del D.Lgs 163/2006 prevede che: “Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato”.

I requisiti richiesti rilevano sotto tre differenti aspetti: 1) tipo di formazione; 2) livello di conoscenze e competenze ricollegabili sia al titolo di studio sia all’esperienza professionale; 3) specifiche capacità organizzative.

In particolare, il concetto di “competenza” citato nella norma va inteso non solo in senso “professionale” ma anche in senso giuspubblicistico, ovvero come “frazione del complesso di poteri e funzioni costituenti l’oggetto dell’attribuzione legislativa di potestà pubblica in capo all’ente appaltante”.

Pertanto il dipendente nominabile quale Rup deve essere titolare dei poteri amministrativi necessari a dare corso ed ottemperare alle prescrizioni di legge sul procedimento per l’affidamento di un appalto pubblico. La mancata titolarità dei poteri necessari renderebbe impossibile al Rup di assumere le iniziative che l’osservanza della legge ed il perseguimento del pubblico interesse gli impongono.

Le sopra descritte funzioni e competenze richieste al Rup fanno sì che, a volte, il destinatario dell’incarico si vede costretto a non accettare l’inopinato compito assegnatogli dall’ente di appartenenza, proprio per la mancanza di tali competenze. Ciò senza che nessuno possa trovare da eccepire.

Particolarmente curiosa appare, però, la situazione che si è venuta a delineare sull’argomento in questione all’interno di uno dei 105 Istituti del Cnr, in particolare di quello di Chimica del composti organometallici (Iccom), con sede a Firenze e con Unità organizzative di supporto (Uos) a Pisa e a Bari.

Il direttore dell’Iccom, infatti, proprio per le due Uos del suo Istituto ha individuato e nominato in un sol colpo ben 32 (dicasi: trentadue) Responsabili unici del procedimento. Un vero record mondiale. In pratica, tutto il personale in servizio presso le due strutture periferiche: ricercatori, tecnologi, tecnici e anche due amministrativi. Il tutto in apparente contrasto con i requisiti e le previsioni di legge in materia.

Tutto sarebbe passato sotto silenzio se uno dei “prescelti”, un primo ricercatore, non avesse inviato una garbata lettera al direttore dell’Iccom con la quale, da un lato, lo ringraziava per la fiducia accordatagli e, dall’altro, gli comunicava l’impossibilità di accettare l’incarico per mancanza di competenze legali e amministrative necessarie per poter assolvere al delicato compito, che certamente non presenta affinità, neppure lontane, con quelle previste dal profilo professionale rivestito e dalle mansioni svolte.

La conseguenza di tale legittimo rifiuto è stata (ed è) che una richiesta di acquisto di materiale da mesi presentata dal predetto primo ricercatore nell’ambito di un progetto di ricerca di cui è titolare risulta di fatto bloccata per mancanza del Rup, che si vorrebbe fosse lo stesso richiedente.

La vicenda appare paradossale, in particolare, perché ai sensi dell’attuale organizzazione del Cnr, gli unici soggetti in possesso dei requisiti per la funzione di Rup negli istituti di ricerca sono i direttori degli stessi.

Infatti l’idoneità allo svolgimento di funzioni dirigenziali e gestionali forma oggetto del concorso per la scelta del direttore e viene retribuita nell’ambito del compenso annuo, che è di circa € 130.000,00.

Nel caso di specie, dunque, raggruppare nella medesima persona il ruolo di richiedente di un bene da acquistare e quello di Responsabile unico del procedimento per il relativo acquisto potrebbe appalesare un conflitto di interessi.

La vicenda sembra confermare le insistenti voci sulla deteriore prassi affermatasi tra alcuni direttori di istituto di delegare a propri sottoposti responsabilità ed oneri di esclusiva competenza della loro funzione dirigenziale. Ai direttori gli onori e ai dipendenti gli oneri!

E’ auspicabile che il direttore generale e il manipolo di esperti giuridici del Cnr si occupino immediatamente della sconcertante vicenda, per ripristinare la correttezza amministrativa abolendo figure singolari come quella dei Ruos e, soprattutto, per evitare che un progetto di ricerca vada alla malora, a causa della (mala) burocrazia che si annida nel più grosso ente di ricerca del paese, sui cui effetti si è soffermato di recente il presidente Luigi Nicolais, in occasione di una sua visita al Cnr di Cosenza.

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