Con sentenza del 19 febbraio 2015 n. 316, il Tar Abruzzo – Pescara Sez. 1 – si occupa delle incompatibilità che possono riguardare i commissari di esame nei pubblici concorsi.
Per il Tribunale, infatti, sono illegittimi gli atti di un concorso pubblico nel caso in cui risulti che esisteva un rapporto sentimentale tra una candidata ed il figlio del presidente della commissione nonché un rapporto di natura professionale del presidente stesso con altro candidato (sia pur di natura autonomo) che si svolgeva presso il suo studio “privato”.
Per i Giudici, tali rapporti, facevano certamente sorgere il “sospetto” in ordine alla “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio” ed imponevano di certo al presidente della commissione di astenersi dall’incarico, in ragione proprio dell’esistenza di un “sospetto”, da ritenersi consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.