Se nell’ambiente di lavoro la temperatura è talmente bassa da rendere impossibile la prestazione, la trattenuta della retribuzione (nel caso di specie, di un’ora e mezzo di lavoro) da parte dell’azienda deve considerarsi illegittima.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n.6631 del 1° aprile 2015, confermando le precedenti pronunce del Tribunale di Lecco e della Corte d’appello di Milano.
Nel caso in esame, secondo gli Ermellini di Piazza Cavour, la Corte territoriale, con motivazione congrua e corretta, aveva accertato che “la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno”, tanto che l’azienda stessa aveva ritenuto legittima l’interruzione dell’attività lavorativa di una parte dei dipendenti, trascurando che tra i due piani in cui si articolava il sito aziendale comunque circolava aria fredda, essendo essi non del tutto separati tra loro, onde non si sarebbe dovuto consentire il blocco dell’attività lavorativa soltanto in un piano e non anche nell’altro.
Al riguardo, il giudice di legittimità ha precisato che il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a tutelare, tra l’altro, l’integrità fisica dei lavoratori e che la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori medesimi a non eseguire la prestazione, conservando altresì il diritto alla retribuzione, in quanto non possono ad essi derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro.