- Dettagli
- di Flavia Scotti
Con sentenza n. 5192 del 10 novembre 2016, la Sezione IV del Tar Campania, ha deciso un ricorso avente ad oggetto una sanzione disciplinare inflitta a due dipendenti pubblici tra i quali c’era stato un litigio.
Con sentenza n. 5192 del 10 novembre 2016, la Sezione IV del Tar Campania, ha deciso un ricorso avente ad oggetto una sanzione disciplinare inflitta a due dipendenti pubblici tra i quali c’era stato un litigio.
Con sentenza n. 21649, pubblicata il 26 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore dipendente che aveva mosso critiche al suo superiore gerarchico.
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza 7 ottobre 2016 n. 20210, si è pronunciata in merito al ricorso proposto da un datore di lavoro, vittorioso in primo grado ma soccombente in appello, che aveva licenziato un proprio dipendente per il quale - assente per due mesi dal servizio per malattia, “come da certificati medici attestanti impedimento di recarsi al lavoro, essendo impossibile qualsiasi forma de deambulazione …”, era tuttavia emerso che, “in base alle disposte investigazioni” da parte dello stesso datore di lavoro, negli ultimi tre giorni della malattia, “egli si spostava ripetutamente dalla sua abitazione, talvolta utilizzando addirittura l’automobile o un motociclo, nonostante l’asserita impossibilità di trasferimento extradomestico”.
Con sentenza n. 18517/2016, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, in tema di addebito disciplinare a carico del pubblico dipendente, ha chiarito che la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine di venti giorni, entro il quale deve essere effettuata la contestazione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
Con sentenza 5 settembre 2016, n.497, il Tar Abruzzo L’Aquila si è pronunciato sul diniego di un’istanza di riconoscimento di equipollenza di un titolo accademico conseguito in Albania, dando torto all’Università Abruzzese e ragione al ricorrente. Si è trattato dell’ennesimo diniego, in verità, nonostante tutti gli altri fossero stati oggetto di pronunce cautelari, che invitavano l’Ateneo a provvedere adeguatamente.
Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!
SOSTIENICI |