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Giovedì, 30 Apr 2026

Redazione

Con la sentenza n. 21249 del 29 novembre 2012, la Corte di cassazione (Pres. Miani Canevari, Rel. Tricomi), ha stabilito un nuovo principio in materia di infortunio in itinere, che può riguardare il lavoratore dipendente quando dalla sua abitazione raggiunge il posto di lavoro o viceversa.

Per gli Ermellini di piazza Cavour,  «in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Il requisito della ‘occasione di lavoro’ implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal ‘rischio elettivo’, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento».

In pratica, se il sinistro avviene per colpa o anche per concorso di colpa da parte del lavoratore, l’Inail è legittimato a non riconoscere alcun indennizzo al medesimo lavoratore colpito da infortunio.

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