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Venerdì, 05 Dic 2025

Con sentenza n. 20440/2015, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato due precedenti decisioni del  Tribunale e della Corte d’Appello di Torino, che si erano entrambi pronunciati per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dall’azienda presso cui lavorava.

Il datore di lavoro gli aveva contestato di essersi allontanato dalla sede aziendale “per trattenersi in bar o locali di tavola calda o comunque fuori della zona di attività dell’impresa, per conversare, ridere o scherzare con i colleghi”.

Ancorché dotato di autonomia operativa, il suo comportamento risultava, infatti, privo di adeguata logica motivazione, “né bastava a giustificare la durata delle soste nei bar l’assunzione di farmaci diuretici, oppure la necessità di colloqui con i collaboratori, colloqui che ben avrebbero potuto svolgersi sui luoghi di lavoro”. Tutti comportamenti per i quali, peraltro, sussistevano precedenti disciplinari regolarmente contestati.

Tali comportamenti costituivano, in definitiva, giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro perché minavano in radice il nesso fiduciario necessariamente intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro.

In proposito, il ccnl di categoria ripeteva la formula dell’art. 2119 del codice civile, mentre il codice disciplinare (artt. 12 e 13), prodotto in giudizio dall’azienda, prevedeva per i coordinatori di lavoro altrui il licenziamento nei casi di soste in pubblici esercizi oppure di inattività, o di presenza fuori delle zone di lavoro, o di intrattenimento con altri colleghi.

Ma il novum della pronuncia della Suprema Corte sta nell’aver considerato non fondato il motivo del ricorrente che denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo l’illegittimità del licenziamento, preceduto dall’utilizzazione di investigatori privati e del sistema satellitare GPS, di rilevamento dei movimenti dell’autovettura affidata per l’esecuzione della prestazione lavorativa.

Secondo gli Ermellini di piazza Cavour, i predetti articoli “impongono modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti e attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti dei lavoratori lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti”.

Ciò tanto più vale quando, come nel caso di specie, il lavoro deve essere eseguito fuori dei locali aziendali, ove è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore.

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