(Tar Toscana, sez. I - sent. 9 luglio 2009 n. 1212 - Pres. Cicciò, Est. Testori)
La priorità riconosciuta dall'ordinamento con l'art. 30, comma 2 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all'attivazione delle procedure di mobilità rispetto a quelle concorsuali non è da ritenere inderogabile, potendo sussistere specifiche situazioni in cui può risultare opportuno e più corrispondente all'interesse pubblico privilegiare lo strumento del concorso, prescindendo dalla mobilità; in tali casi, tuttavia, la deroga alla regola generale dettata dal citato art. 30 comma 2 bis va puntualmente e congruamente motivata.