(Cass. Sez. Lavoro - sent. n. 15235 del 30 giugno 2009, Pres. Carbone, Rel. Picone)
La domanda di risarcimento del danno causato da ritardo nell'espletamento di un concorso per assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione deve essere proposta davanti al giudice amministrativo e non a quello ordinario. La competenza giurisdizionale a conoscere di queste pretese risarcitorie, e la sua estensione, dipende dall'interpretazione della norma di cui all'articolo 7, comma terzo della legge n. 1034/1971 (comma sostituito dall'articolo 35 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta successivamente modificato dall'articolo 7 della legge n. 21 luglio 2000, n. 205.