(Cass. Sez. Lav. - Sent. 13945 del 16 giugno 2009)
L’azione giudiziaria promossa da un lavoratore subordinato avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore, qualora tale possibilità sia prevista dalla legge o dal ccnl di categoria, si prescrive entro il termine decennale, così come previsto dall’art. 2946 c.c. Le azioni vote invece ad ottenere le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, come nel pubblico impiego, si prescrivono entro il termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c..