(Corte di Cassazione, sentenza n. 15110 del 26 giugno 2009)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15110 del 26 giugno 2009, chiarisce che il professionista che lavora in casa utilizzando una stanza dell´abitazione, un fax, una libreria e un pc non è tenuto al pagamento dell´Irap. Dunque, si apre la via del rimborso d´imposta per un avvocato di Roma che ha organizzato un piccolo studio in casa. Il giudizio della Corte favorevole al contribuente si contrappone a quello espresso da un altro collegio di Piazza Cavour che, con sentenza n. 14693 del 23 giugno 2009, condannava un avvocato con un solo dipendente in part-time al pagamento dell´Irap.