(Tar del Lazio, sent. n. 1963 dell’11 febbraio 2010, Pres. ff. e Est. Politi)
L’antico aforisma una rondine non fa primavera trova applicazione anche in giurisprudenza. In particolare, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condotta mobbizzante da parte dei datore di lavoro. Il «danno da mobbing» consiste in una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, connotata dal carattere della persecuzione, finalizzata all’emarginazione del lavoratore e idonea a concretare una lesione dell’integrità psicofisica e della personalità del prestatore. L’accertamento del comportamento datoriale comporta una valutazione complessiva degli episodi lamentati.