Redazione
E’ risarcibile il danno non patrimoniale derivante da messaggio scritto su “facebook” idoneo a ledere reputazione e/o decoro e/o onore.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Monza (Giudice Monocratico, Piero Calabrò) con sentenza n. 770 del 2 marzo 2010.
A rivolgersi alla magistratura civile era stata una ragazza alla quale l’ex fidanzato aveva indirizzato più messaggi offensivi che, in particolare, davano risalto negativo a un difetto fisico della ragazza stessa.
I messaggi erano stati letti da più persone, atteso le particolari caratteristiche del social network “facebook”, che consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l’invio e la ricezione di messaggi, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni.
E’ evidente di come gli utenti del social network siano consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, anche indipendentemente dal loro consenso.
E’ quello che accade mediante lo strumento del “tagging”, il quale permette al soggetto “taggato” di copiare fotografie, video e messaggi pubblicati all’interno delle bacheche o profili altrui.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento del danno morale o non patrimoniale subito dalla ragazza offesa, e ha condannato il giovane a pagare un risarcimento di 15 mila euro, oltre 4 di spese legali.