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Giovedì, 12 Mar 2026

Con ordinanza n. 34155, depositata il 6 dicembre 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un’Azienda Sanitaria Locale Toscana, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 557/2017.

Con tale sentenza, la predetta Corte d’Appello, in riforma della decisione del Tribunale di Firenze, aveva accolto la domanda, proposta da un Dirigente medico dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), avente ad oggetto la condanna della medesima ASL al pagamento delle differenze retributive maturate a seguito dello svolgimento, per oltre un quinquennio, da parte dell’appellante delle mansioni di dirigente di struttura complessa, in sostituzione del titolare andato in quiescenza, percependo soltanto la speciale indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica, sottoscritto in data 8 giugno 2000.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, riportandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.”.

Spese di giustizia compensate tra le parti, per l’alterno esito dei vari gradi del processo.

Rocco Tritto
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