Con ordinanza n. 25724/2024, la Corte di Cassazione - sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1327/2021 che, in riforma della decisione del Tribunale, aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del medesimo lavoratore addetto al servizio di recapito postale con ciclomotore, perché in possesso di patente di guida scaduta e con il casco non allacciato.
Per la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’avere il dipendente “guidato il mezzo aziendale consapevole di essere privo di abilitazione (poiché la patente di guida gli era stata sospesa da mesi), senza comunicare la circostanza al datore di lavoro, né chiedere di essere adibito a diverso servizio”, rientra tra le “violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi” sanzionabili con il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 54, comma VI, lett. c) del ccnl di categoria.
Il giudice di primo grado, invece, aveva ritenuto colposa e non dolosa l’infrazione del dipendente, facendola rientrare tra quelle sanzionabili ex art. 54, comma V, lett. c) del predetto ccnl.
I giudici della Cassazione, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti in causa, hanno ritenuto esente da ogni e qualsiasi vizio di legittimità la decisione della Corte d’Appello, rigettando il ricorso, con conferma del licenziamento senza preavviso e condanna del medesimo al pagamento delle spese di giudizio a favore della controparte nonché al versamento di un ulteriore importo di contributo unificato, se dovuto.
Rocco Tritto