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Sabato, 13 Dic 2025

Con ordinanza n.26514/2024, pubblicata il 21 ottobre scorso, la Cassazione – sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1243/2021, che aveva travolto la decisione del Tribunale del capoluogo della Sicilia di annullamento del provvedimento di licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro nei confronti del medesimo lavoratore.

A motivo del provvedimento espulsivo, annullato dal Giudice di primo grado, il datore di lavoro aveva addotto che il dipendente - al quale era stato riconosciuto il diritto alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33, co. 3, della legge 104/1992 - in tre giornate del mese di aprile 2017 aveva prestato alla propria madre invalida assistenza in orario non coincidente col proprio turno di lavoro quotidiano (8:00 -14:30).

La Corte d’Appello, adita dalla parte datoriale, rigettava la tesi del lavoratore - secondo il quale l’assistenza al familiare disabile non deve necessariamente essere prestata nella fascia oraria coincidente con quella del turno di lavoro sopra specificata, ma deve essere estesa all’intera giornata di permesso – e “riteneva indimostrata l’effettiva assistenza alla persona disabile, con riferimento a 2 delle giornate oggetto di contestazione, e che la prova dell’effettiva assistenza limitata a uno delle 3 giornate oggetto di contestazione non escludesse la legittimità del licenziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede”.

Di diverso avviso i Giudici della Suprema Corte che, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, riaffermano che “l’assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 33, legge n. 104/1992, non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione; si configura abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalle finalità per cui il congedo è previsto, da accertarsi nel merito; non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile e non su base oraria”.

In conclusione, ricorso accolto, sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la fattispecie, secondo i principi di cui sopra enunciati dalla Suprema Corte, e provvedere anche in merito alla regolazione delle spese di lite.

Rocco Tritto
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