Ennesima, tanto sonora quanto evitabile, sconfitta inflitta al Miur dai giudici amministrativi con sentenza del Tar Lazio, sez. III, 17 marzo 2017, n.3213. Ma andiamo con ordine.
Con sentenza n.4238/2016, la III sezione del Tar Lazio annullava il giudizio di non idoneità all’Abilitazione scientifica nazionale (Asn) per le funzioni di professore di II fascia (settore concorsuale 14/B1- Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche), con obbligo di riesame da parte dell’amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza medesima, tenuto conto che la Commissione di valutazione si era espressa per l’idoneità a maggioranza, ossia con tre voti favorevoli su cinque e che l’art.8 del Dpr n.222/2011, nella parte in cui prevedeva la diversa maggioranza dei 4/5 era stato annullato con sentenza Tar Lazio, III bis n.12407/2015.
Persistendo l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente, previa diffida, chiedeva anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Non solo. La ricorrente, infatti, segnalava anche che la sentenza di cui chiedeva l’esecuzione era stata confermata in appello dal Consiglio di Stato (sez VI, n.4449/2016).
Il 30 settembre scorso, la nuova commissione, nominata per il riesame, deliberava anch’essa per l’inidoneità della ricorrente. E qui arriviamo all’ultimo atto (almeno lo speriamo) di questa defatigante e faticosa vicenda, dato che il Tar Lazio, appunto con la sentenza n. 33213 citata in apertura, ha dato ancora una volta ragione alla ricorrente, sottolineando come, in base al disposto della sentenza n.4238/2016, il riesame del giudizio della originaria commissione di concorso non era stato demandato a una nuova commissione da nominare (come poi è accaduto) ma “direttamente all’amministrazione”.
A detto riesame, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, dovrà dunque provvedere il Miur. Ma la sentenza n. 3213 in discorso non si ferma qui, dato che, preso atto della pervicacia dell’amministrazione a eludere i giudicati, “nomina sin d’ora un commissario ad acta, dandogli altri 30 giorni per l’esecuzione della sentenza”.
Speriamo che stavolta il Ministero ”intenda” e agisca di conseguenza, senza far “scattare” il commissario ad acta. Che peraltro, poco o tanto, va comunque pagato, con denaro che, ove continuassero a far orecchi da mercante, i responsabili dovrebbero restituire alle casse dello Stato.
Resta il fatto, come detto all’inizio, che tutta questa storia si poteva evitare. Era sufficiente, infatti, che le commissioni di concorso leggessero Il Foglietto per venire a conoscenza di tutto quel che c’era da sapere sulla “maggioranza dei 4/5”, mai prevista dalla legge ma solo surrettiziamente introdotta da una fonte secondaria (il citato regolamento n.222/2011), che proprio non poteva farlo.