Le tematiche degli incarichi di collaborazione aventi ad oggetto attività di ricerca e della loro sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti trovano la loro disciplina nel combinato disposto dell’art.7, comma 6 del Dlgs. 165/2001 e dell’art.3, comma 1, lett. f-bis e f-ter della legge 20/94.
La materia non è tra le più difficili da decifrare ma, anche ad ammettere che sia poco perspicua, se proprio se ne vuole penetrare il significato recondito, basta un salutare bagno nella giurisprudenza per capire estensione e limiti delle disposizioni normative. In casi come questo, ovviamente, il bagno andava fatto nella giurisprudenza contabile, che in argomento è tutt’altro che avara di chiarimenti, specie in questi ultimi anni.
Al Cnr non devono averci pensato, se è vero, come è, che nel giro di pochi mesi il direttore generale, Paolo Annunziato, ha dovuto affrettarsi a mettere in atto una poco commendevole marcia indietro.
E’ quel che è avvenuto con la circolare n.18/2014 del 27 maggio scorso, con la quale è stata revocata e sostituita integralmente la circolare n.30/2013 del 8 ottobre 2013.
Sennonché tutto era già chiaro e chiarito da almeno tre anni prima, ossia a partire dalla delibera n.12/2011 della Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, peraltro richiamata - vien da dire inutilmente - dalla stessa circolare revocata dal Cnr.
Ci piacerebbe sapere quali “ulteriori chiarimenti” saranno nel frattempo “intercorsi con il predetto organo di controllo”. La nuova circolare tace sul punto, ma certamente devono essere stati risolutivi. Sta di fatto che ora al Cnr hanno capito che non è corretto sostenere, sic et simpliciter, che non si devono inviare al controllo di legittimità della Corte dei conti ”i provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di studio e ricerca”.
La Corte dei conti l’aveva spiegato che non era possibile fare di ogni erba un fascio, ma che occorreva distinguere nel genus degli incarichi di collaborazione tra quelli funzionalmente connessi alla docenza o a essa strumentali e quelli che, invece, abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di consulenza nonché quelli aventi ad oggetto studio e ricerca, sottolineando come, in virtù dell’alta considerazione che la Carta costituzionale ha inteso dare all’insegnamento universitario, soltanto i primi dovessero intendersi sottratti al controllo preventivo di legittimità e non già i contratti di studio e ricerca tout court.
Ora che ogni equivoco è stato chiarito, al Cnr avanti tutta!