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Sabato, 06 Lug 2024

C’è chi giura che il 5 settembre scorso era pronto anche lo champagne per festeggiare il raggiungimento del primo importante obiettivo della direzione Annunziato al Cnr: l’approvazione da parte del cda del Regolamento di organizzazione e funzionamento (Rof).

Un documento per il quale dal momento della sua nomina, avvenuta a luglio del 2012, il cinquantatreenne n. 2 di piazzale Aldo Moro non aveva risparmiato tempo ed energie.

Ma la doccia è stato davvero fredda per Annunziato e per i suoi stretti collaboratori se è vero, come è, che nel corso della riunione del 5 settembre scorso i consiglieri di amministrazione dell’ente presieduto da Luigi Nicolais non solo non hanno dato disco verde ma hanno chiesto chiarimenti e approfondimenti, anche a seguito delle osservazioni fatte dal collegio dei revisori dei conti nel corso della riunione del giorno precedente, fissando una nuova seduta dello stesso cda per oggi alle 9 e 30, con all’ordine del giorno un solo punto: Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente.

Da una valutazione di massima, il Rof proposto sembra caratterizzato da un forte accentramento di funzioni rilevanti nella figura del direttore generale.

La conseguenza diretta di tale scelta sarebbe il depotenziamento delle direzioni centrali, che si ridurrebbero a svolgere una mera supervisione delle azioni operative poste in essere dagli uffici di secondo livello afferenti. Tali uffici verrebbero anch’essi costituiti dal direttore generale, sottraendo competenze in merito agli ulteriori dirigenti generali dell’Ente, ovvero i due direttori centrali.

Risulta, altresì, poco delineata la filiera della programmazione scientifica (Programmi, Aree Tematiche, Progetti) in termini di contenuti e funzioni, soprattutto per quanto riguarda le attività. Ciò anche in ragione della mancanza del nuovo regolamento di contabilità e finanza.

Novità anche sulla struttura organizzativa degli istituti di ricerca, che verrebbero organizzati in una sede istituzionale ed eventuali sedi secondarie. Le sedi secondarie avrebbero un responsabile delegato alla gestione.

Sembrerebbero, quindi, scomparire le attuali unità organizzative di supporto per trasformarsi in mere sedi secondarie, per di più gestite obbligatoriamente da un delegato.

L’obbligatorietà della figura del delegato sembrerebbe contrastare con i compiti manageriali attribuiti alle direzioni di istituto, le quali, peraltro, percepiscono un compenso di circa 130 mila euro annui per la gestione di tutte le articolazioni territoriali di cui si compongono gli istituti.

Peraltro, l’individuazione della persona del delegato sembrerebbe sottratta ad ogni sorta di meccanismo di valutazione comparativa del merito. Ed ancora, agli stessi direttori di istituto sembrerebbe riconosciuto un ampliamento dei poteri di gestione apparentemente ingiustificato.

Appare illogico poi il contenuto all’art.12 comma 4 che, se da un lato declama il principio di separazione tra funzioni gestionali e quelle di controllo, dall’altro assoggetta entrambe le funzioni alle direzioni di istituto che risultano così il controllore di se stesse.

Eppure le clamorose vicende gestionali di alcuni istituti di ricerca, come ad esempio dell'IVALSA di Firenze e l’ISN di Mangone (CS), più volte raccontate dal Foglietto, sembrano evidenziare varie criticità proprio nei meccanismi di controllo ed intervento da parte dell’amministrazione centrale.

Confermata, anche, la scarsa attenzione dei vertici del Cnr per i propri scienziati. Infatti, l’art. 23 comma 1 appare una mera clausola di stile, atteso che da anni non è possibile svolgere all’interno dell’Ente attività di Ricerca Spontanea a Tema Libero RSTL, non essendovi al di fuori della filiera delle attività le risorse aggiuntive per dare corso a tali iniziative. Lo stesso articolo, inoltre, sembra in parte contrastare con quanto previsto dalle declaratorie dei profili professionali del I-III livello.

Ma anche numerosi altri articoli del documento sottoposto alla ratifica del cda suscitano forti perplessità.

Nei vari punti in cui si parla delle Aree di Ricerca ci sono molte incongruenze tra il ruolo del direttore generale e quello del direttore centrale competente, anche alla luce delle attuali declaratorie, in quanto il direttore generale come si evince dagli articoli del ROF di seguito riportati individua e decide ogni passaggio funzionale della vita delle Aree.

Da notare ad esempio come il passaggio riportato all’articolo 18 comma 3 è palesemente in contrasto con l’assetto organizzativo vigente, in cui le funzioni di ragioneria e bilancio sono inserite nelle articolazioni della direzione generale.

  • Art. 15 comma 1 “I servizi comuni essenziali sono individuati con atto del direttore generale.”
  • Art. 15 comma 6 “Il regolamento interno deliberato dal comitato d’area è approvato dal direttore generale.
  • Art. 17 comma 3. “In caso di aree territoriali di ricerca di particolare dimensione e complessità gestionale secondo parametri definiti con delibera del consiglio di amministrazione, su richiesta del comitato d’area, previo nulla osta del direttore generale, le competenze di cui all’articolo 16 comma 2, escluse le lettere a) e d) possono essere affidate ad un responsabile che provvede alla gestione amministrativa dell’area su delega del presidente dell’area.”
  • Art. 16 comma 2 lett d) “Il presidente dell’area: stipula, acquisito il parere del comitato d’area e, se non previsto dal piano di gestione, l’autorizzazione del direttore della direzione centrale competente, accordi per l’utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;”
  • Art. 17 comma 4. “L’incarico di responsabile dell’area è conferito dal direttore centrale competente su proposta del presidente dell’area per un periodo non superiore al mandato del presidente.”
  • Art. 18 comma 3. “Allo scopo di aumentare l’efficienza nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico amministrativo il presidente, previa delibera del comitato di area e acquisito il parere del direttore centrale competente, può costituire presso l’area unità aventi i compiti di cui al comma 1 che operano simultaneamente per dare supporto a più istituti.”

Per quanto riguarda gli uffici dell’amministrazione e le funzioni dei dirigenti, il documento sembra stridere con quanto previsto dal D.Lgs 165/2001 poiché dovrebbero i direttori centrali, e non il dg, a istituire gli uffici dirigenziali da loro dipendenti, essendo le stesse direzioni centrali di livello generale.

Inoltre, alcuni articoli risultano di difficile comprensione:

  • Art. 19 comma 3. Con delibera del consiglio di amministrazione sono istituite sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale due direzioni centrali per lo svolgimento delle seguenti funzioni: gestione delle risorse umane; supporto alla rete scientifica e gestione di grandi infrastrutture. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto.
  • Art. 19 comma 4. Qualora esigenze strategiche lo richiedano il consiglio di amministrazione può stabilire che parte delle funzioni indicate nel comma 3 siano svolte da uffici o strutture afferenti alla direzione generale.
  • Art. 19 comma 5 - “Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni di livello dirigenziale istituiti dal direttore generale anche su proposta del direttore della direzione centrale interessata, previa delibera del consiglio di amministrazione”
  • Art 20 comma 1, di contro, recita: “I direttori delle direzioni centrali di livello generale dirigono, coordinano e controllano l’attività dei direttori preposti agli uffici dirigenziali non generali interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”.

Nell’art. 19 comma 3, il dg con la stessa procedura con cui sono istituite le direzioni centrali provvede all’istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto. Purtroppo, di contro, non è chiaro cosa siano e quali siano le funzioni di queste unità decentrate.

Il cda nell’art. 19, comma 4, per esigenze strategiche può stabilire che parte delle funzioni delle attività delle direzioni centrali possano essere svolte da uffici del dg. In tal modo, sembrerebbe che il dg avochi funzioni delle direzioni centrali.

Al di là delle decisioni che il cda andrà oggi ad assumere, v’è da dire che il documento proposto dal Direttore Generale si appalesa, per la contraddittorietà e la confusione che lo caratterizza, un regolamento di disorganizzazione.

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