Le 63 pagine della Relazione della Corte dei conti sulla gestione dell’Istat per il biennio 2012-2013, depositata lo scorso 5 marzo, contengono, oltre alla pedissequa riproposizione dei dati contabili già resi noti dall’ente all’indomani dell’approvazione dei rendiconti d’esercizio, qualche sorpresa che merita di essere portata all’attenzione dei nostri lettori.
I giudici contabili, innanzitutto, ribadiscono “quanto già osservato nei precedenti referti circa la necessità di completare l’adeguamento del regolamento di contabilità dell'Istituto (che risale al 2002, ndr) alle riforme contabili intervenute successivamente ed influenti sulla disciplina amministrativa e di contabilità degli enti nazionali”.
Per quanto riguarda il contratto relativo al servizio di tesoreria, “la Corte rileva che, nonostante i puntuali richiami contenuti nei precedenti referti e le osservazioni del Collegio dei Revisori, tuttora non risultano ancora completate le operazioni per il suo rinnovo, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie”.
Dello specifico argomento si è occupato il nostro settimanale con un articolo dal titolo L’Istat dovrà attendere per scegliere il gestore del servizio di cassa. Annullato il bando di gara, apparso sul Foglietto del 18 novembre 2014.
Sempre dalla Relazione si apprende, poi, che il Collegio dei revisori dei conti, nel biennio di riferimento, ha mosso alcuni rilievi all’ente statistico dei quali ad oggi non si aveva conoscenza.
In particolare, il Collegio dei revisori ha censurato il comportamento dell’ente statistico che, in materia di salario accessorio, “continua a rinviare al contratto sottoscritto in data 14.5.2007”, ignorando di fatto “la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 17.2.2011”, in base alla quale “i contratti integrativi non adeguati alla nuova ripartizione di competenza tra fonte unilaterale e fonte collettiva, hanno cessato la loro efficacia e non sono più applicabili. In relazione a tali rilievi il Collegio ha ritenuto di non potere certificare positivamente l’ipotesi di contratto integrativo e la relativa relazione tecnica”.
Inoltre, i Revisori hanno stigmatizzato “la persistente prassi mediante la quale vengono ripetutamente rinnovati o prorogati, per vari motivi, appalti scaduti facendo anche riferimento a previsioni contenute negli originali contratti di appalto o all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/06”.
La Corte dei conti, infine, torna ancora una volta sulla vicenda della mancata realizzazione della sede unica a Pietralata, facendo un dettagliato punto della situazione, evidenziando, alla fine, che “è pendente presso la Procura regionale del Lazio della Corte dei conti un’istruttoria per l’accertamento di eventuali danni erariali e delle connesse responsabilità”.