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Giovedì, 18 Apr 2024

altDopo quattro anni di attesa, il 1° giugno scorso, ha visto la luce il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento del Cnr, così come annunciato da Luigi Nicolais con una mail inviata al personale il 29 aprile 2015 (all'indomani dell'articolo apparso sul Foglietto, ndr).

La macchina organizzativa del Cnr, finalmente avviata, sembra determinata a concludere, seppur tardivamente, quanto iniziato. Infatti, nei giorni scorsi sono anche circolate le bozze degli altri regolamenti da rendere operativi: regolamento del personale e regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

 

Il primo è stato oggetto di confronto durante l'incontro del 5 giugno scorso tra amministrazione e sindacato Usi-Ricerca.

Molti i dubbi sollevati dal sindacato che ha evidenziato, tra l'altro, la singolare presenza di molti elementi di "organizzazione e funzionamento" all'interno del redigendo regolamento del personale.

Da una prima lettura, sembra emergere un'inversione di marcia nella gestione amministrativa degli istituti, forse per dare una risposta, anche se tardiva, alle numerose richieste di intervento in riscontro alle clamorose vicende dei buchi milionari ed alle tante e macroscopiche falle amministrative di cui si sono occupati più volte il Foglietto, la stampa ed alcuni Senatori della Repubblica.

Tra le novità, spicca l'istituzione di un albo dei segretari amministrativi (art.19), figure chiave nella gestione delle strutture scientifiche e delle aree territoriali di ricerca. Per i nuovi segretari, che dovrebbero rispondere funzionalmente dall'amministrazione centrale, sarebbe anche previsto un programma di formazione continua.

Tra i requisiti minimi per l'accesso al nuovo albo, vi sono la laurea in discipline giuridiche o economiche, corsi post-laurea, master post-universitari, corsi di specializzazione, esperienza amministrativa, ecc.

Ai direttori spetterà il compito di scegliere il segretario amministrativo, tra quelli presenti nell'albo, cui affidare l'amministrazione dell'istituto. Logicamente, è auspicabile che il numero di iscritti all'albo sia superiore a quello degli istituti del Cnr, affinché vi sia una reale scelta, come è altrettanto sperabile che vengano definiti propriamente i criteri selettivi e professionali utili e necessari per ricoprire il delicato incarico.

Mentre la strada percorsa per la definizione dei nuovi segretari amministrativi sembra timidamente tenere conto dei numerosi contributi offerti da Usi-Ricerca (che tale proposta presentò già nel 2012), molti altri aspetti non convincono e tra questi meritano attenzione i seguenti:

- art. 8 riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale - l'assunzione a tempo indeterminato di scienziati e studiosi al massimo livello di inquadramento previsto dal contratto, si ritiene debba essere eccezionalmente proposta da un organo scientifico quale il consiglio scientifico generale e non, come previsto, dal presidente;

- art.9 assunzione mediante tenure track - l'attuale versione del regolamento, che, tra l'altro, non prevede appositi bandi tenure track, introduce una norma che permetterebbe al direttore generale l'autonoma trasformazione, a favore di fortunati beneficiari, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Una siffatta disposizione regolamentare, oltre ad essere priva di fondamento giuridico, difetta anche di carenza di criteri oggettivi, e sembra destinata a tradursi in uno strumento di stabilizzazione ad libitum;

- art.18 sedi secondarie e art.22 comma 3 - per la figura del responsabile delegato alla gestione della sede secondaria degli istituti, introdotta nel nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento, si sarebbe previsto un meccanismo di selezione (art.18) ed un'apposita indennità di posizione e di risultato. Mentre appare a dir poco caotico il meccanismo previsto per l'individuazione del responsabile, del tutto discutibile è la modalità prevista per la corresponsione delle dette indennità. Infatti, per i nuovi 250 responsabili (una sorta di sub-direttori, che coadiuverebbero il direttore nell'espletamento dell'incarico per il quale è pagato) si ipotizzano indennità complessive per circa 3,5 milioni di euro a carico del bilancio dell'ente (10-15 mila euro annui per responsabile), facendo così lievitare da 16M€ a 19,5M€ i costi complessivi per il management della rete scientifica. Tale delicato aspetto meriterebbe maggiore attenzione, magari pensando a meccanismi di condivisione tra i direttori ed i responsabili della quota variabile del compenso prevista per il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione della direzione stessa, oltre, a criteri d'individuazione dei futuri responsabili che tengano anche conto del parere dei ricercatori della struttura interessata;

- art.26 incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi - in linea con normativa, statuto e bandi di selezione dei direttori di dipartimento e di istituto, l'autorizzazione ai direttori di dipartimento e di istituto allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, attesa la necessità dell'ente di dirigenti a tempo pieno, si ritiene debba essere concessa solo in via straordinaria, per brevi periodi ed a titolo gratuito;

- art.27 riconoscimento dell'attività prestata a tempo determinato - il testo prevedendo il riconoscimento discrezionale fino a 5 anni dell'anzianità a tempo determinato, introduce una norma del tutto arbitraria, contravvenendo anche alle disposizioni contrattuali. Tale ipotesi risulta priva di pregio;

- art.30 mobilità - l'attuale versione del documento, introducendo meccanismi di mobilità privilegiati e non, sembra contrastare la ratio a fondamento delle norme per la mobilità nel pubblico impiego, finalizzate al contenimento della spesa pubblica e alla riallocazione di professionalità già a libro paga dell'amministrazione pubblica;

- art.40 attività conto terzi - il testo proposto non sembra tenere conto degli artt.10 e 19 del contratto collettivo 2002-2005 con la previsione del fondo di incentivazione a favore del personale. Si rende necessaria una formulazione che preveda l'accantonamento di una quota obbligatoria a favore del personale per tutti i finanziamenti esterni;

- art.43 requisiti e procedura per il conferimento del titolo di ricercatore emerito e art. 44 - con l'introduzione della nuova figura del "ricercatore emerito", l'ente potrà conferire ai direttori di strutture di ricerca che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni, il titolo di "ricercatore emerito" e, di conseguenza, costoro potranno beneficiare delle strutture, delle strumentazioni, del trattamento di missione, coordinare progetti di ricerca e, perfino, ricevere compensi per l'attività finanziata conto terzi. Senza limiti di età. Insomma, una sorta di direttore "a vita". Definire tale norma singolare è riduttivo. Usi-Ricerca ha chiesto che la norma venga cassata;

- art.45 personale associato - l'attuale testo non prevede il necessario coinvolgimento della comunità scientifica con la quale l'associato dovrebbe operare. Si è sottolineato che, almeno il consiglio di istituto, organo eletto dal personale, debba preliminarmente esprimere un parere vincolante in merito alla proposta di associatura.

Tutti problemi che, insieme a molti altri, da troppo tempo minano l'ente che oggi, più che mai, sembra collassare, schiacciato dal peso di una caotica e fragile organizzazione centrale.

E mentre c'è chi ipotizza che quella dei nuovi regolamenti sia un'operazione di maquillage estetico in risposta alle sempre più numerose critiche, piuttosto che una reale inversione di rotta, altri sostengono che l'improvviso cambio di marcia sia dettato da un'imminente commissariamento dell'ente e dall'avvicinarsi del termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi dell'alta dirigenza dell'ente.

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