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Nonostante il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale "è illegittima, per carenza di motivazione, la censura inflitta ad un pubblico impiegato sul generico rilievo dell'espletamento di attività incompatibile o non consona ai doveri di ufficio, ove non siano esternate le specifiche ragioni richieste dalla normativa vigente che giustifichino l'adozione della suddetta sanzione disciplinare", vi sono amministrazioni pubbliche continuano ad agire in maniera difforme.