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- di Flavia Scotti
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza 7 ottobre 2016 n. 20210, si è pronunciata in merito al ricorso proposto da un datore di lavoro, vittorioso in primo grado ma soccombente in appello, che aveva licenziato un proprio dipendente per il quale - assente per due mesi dal servizio per malattia, “come da certificati medici attestanti impedimento di recarsi al lavoro, essendo impossibile qualsiasi forma de deambulazione …”, era tuttavia emerso che, “in base alle disposte investigazioni” da parte dello stesso datore di lavoro, negli ultimi tre giorni della malattia, “egli si spostava ripetutamente dalla sua abitazione, talvolta utilizzando addirittura l’automobile o un motociclo, nonostante l’asserita impossibilità di trasferimento extradomestico”.