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- di Antonio Del Gatto
Dipendente pubblico, anziché assistere la madre disabile, utilizzava i permessi ex lege 104/92 per frequentare corsi universitari. Scoperto dall’ente datore di lavoro, veniva licenziato.
Dipendente pubblico, anziché assistere la madre disabile, utilizzava i permessi ex lege 104/92 per frequentare corsi universitari. Scoperto dall’ente datore di lavoro, veniva licenziato.
Il Tar Liguria, Sezione II, con sentenza 9 settembre 2016 n. 940 (Pres. Pupilella, Est. Morbelli), ha bocciato la decisione di un istituto scolastico che aveva negato ad uno studente l’ammissione alla classe successiva.
Con sentenza n. 16 agosto 2016, n. 17113, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha stabilito che le disposizioni dell’art. 5 della L. n. 300 del 1970 (Statuto del lavoratori) non impediscono al datore di lavoro di contestare il contenuto delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, anche attraverso la valorizzazione di fatti che dimostrino l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza.
Con sentenza 6 settembre 2016 n. 17637, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha esaminato, respingendolo, il ricorso di un dipendente pubblico che era stato licenziato, dopo che si era scoperto che il suo cartellino risultava regolarmente timbrato sia in entrata che in uscita, pur essendo lo stesso lavoratore assente sul posto di lavoro.
Da non credere: de iure condendo (quasi condito) si prospetta l’avvento della tanto celebrata “casa di vetro”, riconoscendo a chiunque il diritto di accedere agli atti della pubblica amministrazione, a qualunque fine e senza bisogno di motivazioni, ma poi la stessa amministrazione (nella specie, il Miur) pretende di negare l’accesso persino a chi è portatore di un interesse diretto, attuale e concreto.
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