Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 18 Ott 2026

corte cassazione 1280x720Dopo due sentenze conformi, non positive, emesse dal Tribunale e dalla Corte d’appello, anche il terzo grado di giudizio, svoltosi innanzi alla Corte di cassazione, conclusosi con la sentenza n. 15140/2023, pubblicata ieri 30 maggio, non ha arriso ad un lavoratore che, dopo essere stato assunto con contratto a tempo determinato per la durata di un anno, si era visto notificare dall’azienda datrice di lavoro lettera di licenziamento per giusta causa.

Sia per il primo giudice che per il secondo, il provvedimento espulsivo era da considerarsi legittimo in quanto adottato in aderenza alle previsioni del ccnl applicabile al rapporto di lavoro,

Il dipendente, con mansioni di addetto all’eviscerazione presso il reparto macello tacchini - già dipendente della cooperativa agricola con numerosi precedenti contratti stagionali con mansioni di scaricatore di casse e successivamente di mulettista-carrellista, dichiarato parzialmente idoneo con limitazioni e collocato, per tale ragione, al reparto macello tacchini - era stato licenziato per non aver estratto correttamente il pacco intestinale ai tacchini, stante la recidiva specifica nella medesima infrazione in altre tre occasioni nel corso dei sei mesi precedenti.

La Cassazione, con sentenza dianzi citata, ha respinto il ricorso, ritenendo non fondati motivi posti a base del medesimo ricorso, nonostante la Procura Generale si fosse espressa per l’accoglimento dell’ultimo dei motivi, segnatamente il quarto.

Con tale motivo, infatti, il ricorrente aveva dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc, violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento di licenziamento.

Di diverso avviso la Suprema Corte che ha giudicato corretto il giudizio di valutazione di gravità in concreto e di proporzionalità effettuato della Corte d’appello, giustificante la sanzione espulsiva ancorata alla recidiva plurima nell’infrazione, per cui la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe stato pregiudizievole per gli scopi aziendali, con particolare riferimento alla diligente attuazione degli obblighi assunti.

In conclusione, licenziamento confermato, con condanna del lavoratore al pagamento delle spese di giudizio e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

rocco tritto 130x130Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“Tortura e genocidio”, il contrastato Rapporto di Francesca Albanese

Tortura e genocidio. Rapporto della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei...
empty alt

“La resistenza della montagna”, convegno nazionale su crisi ecologica e coscienza di luogo

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, la Fondazione Nuto Revelli riunisce chi studia, chi abita e chi...
empty alt

La geometria che salva le foreste: come la disposizione degli alberi protegge la biodiversità

Quali specie rischiano maggiormente di sparire da un ecosistema? La risposta più logica...
empty alt

NAZA ovvero la banalità del male

Ringraziamo molto il dott. Domenco Gallo, già Senatore della Repubblica, per averci consentito di...
empty alt

“Balcanica”, opera prima impegnata e militante di Nicola Sorcinelli

Balcanica, regia di Nicola Sorcinelli, con Matilda De Angelis (Greta), Prince Chughtai (Habib),...
Back To Top