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Sabato, 20 Apr 2024

“La cittadinanza onoraria, essendo un titolo onorifico, con valenza meramente simbolica, non costituisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario, in termini di “status civitatis” o anche semplicemente di residenza anagrafica, e neppure incide nella posizione dei “cives”, venendo essa conferita dal consiglio comunale - organo di rappresentanza della comunità territoriale di riferimento - nell’ambito di un’attività libera ed autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata ad un fine desumibile dal sistema; ne consegue che il cittadino elettore non ha una pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità della relativa deliberazione di conferimento, neppure con l’azione popolare di cui all’articolo 9 del testo unico sugli enti locali, riguardando essa azioni di tipo sostitutivo e non correttivo, in cui gli attori si pongano in contrasto con l’ente stesso”.

Con questo principio di diritto, le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 15601/23, deposita il 1° giugno scorso, hanno sancito il difetto assoluto di giurisdizione in merito all’azione popolare ex art. 9 del Tuel promossa con ricorso innanzi al Tribunale di Padova da alcuni elettori del Comune di Anguillara Veneta, sostenuti ad adiuvandum dalla Associazione politica Europa Verde - Verdi, avverso la delibera consiliare dello stesso Comune adottata il 25 ottobre 2021, con la quale era stata attribuita la cittadinanza onoraria a Jair Messias Bolsonaro, all’epoca presidente del Brasile.

La cittadinanza onoraria – si legge nella deliberazione consiliare – è stata conferita, su proposta del Sindaco, per l’esemplare affezione e interessamento del Presidente del Brasile verso le sue origini e verso tutta la comunità di Anguillara Veneta, a riconoscimento e rispetto dei sui avi, partiti nel 1888 proprio da Anguillara Veneta.

I ricorrenti hanno dichiarato di agire in giudizio in sostituzione e a tutela dell’identità personale e dell’immagine del Comune.

Hanno, altresì, affermato che l’attribuzione della cittadinanza onoraria crea un accostamento tra onorato e comunità e comunità locale. Il diritto del Comune alla propria identità personale e all’immagine sarebbe leso in conseguenza dell’abbinamento dell’immagine dell’Ente con una personalità, quella del Presidente Bolsonaro, i cui comportamenti e dichiarazioni di rilievo pubblico sarebbero espressione – sostengono sempre i medesimi ricorrenti – di valori confliggenti con i tradizionali riferimenti storici e culturali del Comune di Anguillara Veneta, espressi nello statuto comunale.

A supporto di ciò, i ricorrenti hanno richiamato alcune dichiarazioni attribuite al Presidente Bolsonaro in merito ai diritti umani, ai diritti civili e al rispetto delle parità di genere e degli orientamenti sessuali (“dobbiamo dare i diritti umani agli essere umani, non ai marginali”; “l’unico errore della dittatura militare brasiliana è stato torturare invece di uccidere”; “sarei incapace di amare un figlio omosessuale. Non sarò ipocrita: preferisco che mio figlio muoia in un incidente piuttosto che si presenti con un altro uomo. Per me sarebbe come se fosse morto, in ogni caso”.

Gli attori hanno chiesto al giudice ordinario, oltre alla declaratoria di nullità della deliberazione impugnata, anche l’adozione di ogni contrarius actus idoneo, in ottica ripristinatoria, a porre rimedio alla lesione che sarebbe stata inferta, in relazione all’art. 2 della Costituzione e agli artt. 6, 7 e 10 del codice civile, al diritto all’identità personale, storica e culturale dell’Ente e alla sua immagine.

Gli otto consiglieri comunali convenuti chiamati in causa, costituitisi in giudizio dinanzi al Tribunale, hanno eccepito, in via preliminare, da un lato, difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, dall’altro l’inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse e ciò in quanto il Consiglio comunale avrebbe espresso in via legittima, formale e democratica la volontà del Comune. Pertanto – a detta dei convenuti – l’azione dei ricorrenti si risolverebbe in una inammissibile impugnazione di atti emanati dal Consiglio comunale nell’esercizio del potere politico, tesi quest’ultima sostenuta anche dal Comune, che chiedeva altresì la inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro il Comune e non nell’interesse dello stesso.

Nella pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Padova, l’Associazione politica Europa Verde – Verdi, intervenuta, come dianzi evidenziato, ad adiuvandum dei ricorrenti, proponeva in data 21 ottobre 2022, ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo che fosse stabilita da parte della Corte di Cassazione la giurisdizione del giudice ordinario o, in alternativa, di quello amministrativo.

Resistevano con controricorso nell’instaurato giudizio innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte tutte le altre parti in causa, che ribadivano le argomentazioni già svolte innanzi al Tribunale, in particolare, in merito insindacabilità degli atti emanati dal Comune nell’esercizio del potere politico, e insistevano per il difetto assoluto di giurisdizione e, in subordine, per la giurisdizione del giudice amministrativo.

All’udienza di trattazione del 9 maggio 2023, svoltasi in Camera di consiglio, la Procura Generale, con argomentata requisitoria scritta, concludeva per il difetto assoluto di giurisdizione, “che è ravvisabile quando manchi nell’ordinamento una norma di dritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice col potere di decidere”.

Per il Collegio delle Sezioni Unite deve escludersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute, la deliberazione del Consiglio comunale di attribuzione della concessione della cittadinanza onoraria rappresenti un atto di natura politica, in quanto “fa difetto il requisito oggettivo, perché il conferimento di quella onorificenza non è un atto riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri”.

Inoltre, il legislatore non ha predeterminato alcun canone di legalità per la concessione della cittadinanza onoraria, per cui gli organi di giustizia si trovano nella impossibilità di essere chiamati a dirimere contenziosi sul tema.

Comunque, le Sezioni Unite della Cassazione, nell’ordinanza in esame, precisano che, rispetto a una “benemerenza conferita per operare esclusivamente sul piano simbolico”, non può essere precluso l’intervento degli organi di giustizia dinanzi a casi estremi come, ad esempio, il conferimento della cittadinanza onoraria ad una persona “assolutamente indegna perché condannata per gravi crimini”, e ciò “non per esercitare un sindacato su un atto di per sé normalmente improduttivo di effetti nella sfera giuridica di soggetti terzi, ma per sanzionare le conseguenze di un fatto illecito”, offensivo del comune senso di giustizia e lesivo dei valori costituzionali.

In conclusione, i cittadini di Anguillara Veneta che hanno promosso, senza successo, l’azione popolare avverso la concessione della cittadinanza onoraria all’ormai ex Presidente del Brasile, potranno legittimamente continuare a manifestare il proprio dissenso, ma per ora non più nelle aule dei Tribunali, bensì cercando di sensibilizzare la cittadinanza e i rappresentanti eletti nel prossimo Consiglio comunale a revocare il contestato provvedimento.

adriana spera 130x130Adriana Spera
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