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Venerdì, 17 Mag 2024

Davvero singolare appare una decisione presa dal cda del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui si è avuta notizia solo due giorni fa.

Il massimo consesso del Cnr, infatti, nella riunione del 28 novembre scorso ha autorizzato il comando, per un anno a decorrere dal 16 novembre 2016, di una tecnologa dell’ente presso l’Ingv, con il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico dello stesso Ingv, ente presso il quale la medesima tecnologa ha ricoperto (e ricopre) l’incarico di Responsabile Ufficio Comunicazione e Capo Ufficio Stampa.

Nulla ci sarebbe stato da eccepire se si fosse trattato di un primo comando della predetta tecnologa presso l’ente di via di Vigna Murata.

In realtà, si tratta del quarto anno di comando consecutivo, considerato che il primo comando risale al 16 novembre 2013, rinnovato per tre anni fino al 15 novembre scorso.

Pertanto, avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni contenute nelle “Nuove linee guida attivazione e proroghe comandi”, approvate dal cda del Cnr con deliberazione n. 93 del 30 maggio 2012, tuttora in vigore.

Infatti, nell’allegato A al detto documento, vengono elencati 3 criteri applicativi e 12 indicatori da rispettare in caso di attivazione e/o proroghe di comandi.

Il primo indicatore stabilisce la durata massima del comando: 3 anni, improrogabili, con esclusione dei comandi su convenzione, in attuazione di disposizioni e accordi comunitari e/o internazionali e dei comandi previsti da leggi speciali in materia.

Il secondo, la percentuale massima di personale in comando; il terzo, il tetto massimo di spesa (del budget destinato alla spesa del personale) per i comandi a carico dell'Ente.

“Rispettati i primi tre indicatori – stabilisce il primo dei criteri applicativi - l’autorizzazione al comando potrà essere concessa anche in presenza di uno soltanto degli indicatori residui”.

Il secondo criterio, prevede che “Eventuali deroghe all’adozione dei criteri in parola potranno essere concesse per i comandi senza oneri per l’Ente, esclusivamente in casi eccezionali e a fronte di motivate, adeguate, richieste”.

Il terzo ed ultimo criterio, infine, prevede che “Il Dirigente/Direttore della Struttura, all’atto del rilascio del nulla osta al comando, non potrà richiedere, per tutta la durata del comando, unità di personale in sostituzione di quello uscente in comando”.

Dunque, stando alla previsione del primo criterio, il Cnr non avrebbe dovuto accogliere la richiesta dell’Ingv, in quanto lo stesso criterio sarebbe stato violato, perché si sarebbe superata la durata massima di 3 anni prevista per i comandi.

Di contro, nelle premesse del provvedimento del cda, si attesta “il rispetto dei primi tre indicatori”; si dimentica di evidenziare l’indicatore residuo; non si fa alcun riferimento ai precedenti comandi autorizzati dal 2013 al 2015; mentre viene richiamata una relazione predisposta dal dirigente dell’Ufficio stato giuridico del Cnr, trasmessa al cda dal direttore generale in data 14 novembre.

Secondo notizie in possesso del Foglietto, dalla predetta relazione risulterebbe che la richiesta di proroga del comando della tecnologa di cui trattasi sarebbe stata inoltrata in vista di un evento futuro, di là da venire, rappresentato dalla istituzione della figura del “Portavoce del Presidente dell’Ingv”.

Essendo la figura del “Portavoce” prevista dalla legge 150/2000 ed agevolmente reperibile (ad esempio, utilizzando le medesime modalità seguite nel 2013 anche dal presidente del Cnr), è appena il caso di evidenziare che a più di due mesi dall’inizio del quarto anno di comando della tecnologa Cnr presso l’Ingv, in via di Vigna Murata non sembra esservi dipendente che abbia sentito parlare del “Portavoce” del Presidente, figura della quale non vi è traccia neppure sul sito dello stesso ente.

Nel mentre, la dipendente del Cnr in comando continua a ricoprire l’incarico di Responsabile Ufficio Comunicazione e Capo Ufficio Stampa dell’Ingv.

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