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di Ivan Duca
Con le ordinanze del 28 agosto scorso, nn. 3391 e 3399, il Tar del Lazio, nel sospendere l’efficacia dei bandi di concorso Cnr 364.144 e 364.143, rispettivamente per la progressione di 117 unità di personale dal III al II livello del profilo di primo ricercatore e di 80 unità dal II al I livello di dirigente di ricerca, era stato fin troppo chiaro nell’affermare che “il ricorso appare assistito, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al difetto di motivazione dedotto in relazione ai principi di cui alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011, dato che l’Amministrazione non ha congruamente indicato nel provvedimento impugnato le ragioni per cui, in presenza di una graduatoria efficace cui ancora riteneva di attingere, ha comunque bandito un nuovo concorso”.

