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di Roberto Tomei
In attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione (190/2012), è stato approvato il decreto legislativo n. 39/2013 in cui, accanto al tradizionale istituto della incompatibilità, variamente rimodulato, ha fatto il suo debutto la figura iuris della inconferibilità, da intendere come la preclusione, permanente o temporanea, a attribuire gli incarichi previsti nel decreto stesso (vale a dire quelli conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2 del dlgs. 165/2001, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico) a: coloro che siano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione; che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi; che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.