- Dettagli
- di Biancamaria Gentili
Per il Tar Lazio (Sez, I quater, 11 gennaio 2018, n.275), nell’ambito delle procedure concorsuali, ben può l’amministrazione differire l’accesso ad alcune categorie di atti alla chiusura della procedura, a condizione che detto differimento sia adeguatamente motivato e non leda il diritto di difesa dell’interessato.

