- Dettagli
- di Antonio Del Gatto
Il Tar Abruzzo – L’Aquila sez. I - con sentenza n. 299 del 16 aprile 2015 ha stabilito che è illegittimo il provvedimento con il quale un ente pubblico ha respinto l’istanza avanzata da un dirigente dipendente dalla stesso ente, contenente la richiesta di ottenere copia degli atti di valutazione dei dirigenti adottati dall’Organismo indipendente di valutazione (Oiv).

Nella stessa giornata del 27 gennaio scorso, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha depositato due sentenze (nn. 1434 e 1435 del 2015) in materia di diffamazione (art.595 c.p.), reato che, in quanto strutturato sull’offesa a distanza, ha conosciuto un forte incremento da quando sono andati moltiplicandosi giornali, televisioni e più recenti mezzi di comunicazione di massa.
Non si può licenziare un dipendente, dalla condotta peraltro irreprensibile, soltanto perché indica alcuni file di lavoro con espressioni volgari (nel caso di specie, ”merda” e ”nuova merda”).
