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- di Redazione
Clamorosa decisione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3284 del 2 luglio 2015, ha statuito, tra l’altro, che: “Dopo l’entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 non può pertanto procedersi allo svolgimento di nuove procedure selettive con le modalità previste dall’art. 15 del CCNL (degli enti pubblici di ricerca, ndr) e tanto meno può procedersi allo scorrimento di graduatorie risultanti dalle procedure selettive precedentemente svoltesi.