- Dettagli
- di Redazione
di Roberto Tomei
La legge n. 259 del 1958, relativa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, parla chiaro quando all’articolo 4, comma 1, stabilisce che: ”Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono”.