Redazione
Non può essere negato il trasferimento al dipendente pubblico ad altra sede, anche in soprannumero all’organico dell’ufficio di destinazione, qualora risulti giustificato da gravi e comprovati motivi familiari.
Il diniego è illegittimo atteso che è consentito il trasferimento del dipendente, in presenza di gravissime situazioni personali, “anche in soprannumero”, senza imporre alcuna espressa considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici e impedendo all’Amministrazione, nel motivare il rigetto dell’istanza, di arrestarsi alla mera constatazione della mancanza di vacanze in organico.
A stabilire l’importante principio è stato il Tar Puglia - Sez. III Lecce (Pres. Cavallari, Est. De Gennaro), con sentenza n. 1990 del 24 settembre 2010.