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- di Antonio Del Gatto
Dai principi costituzionali di uguaglianza (art.3) e imparzialità della pubblica amministrazione (art.97) scaturisce, come diretta e logica conseguenza, la regola dell’anonimato delle prove scritte nei pubblici concorsi, la quale esige che gli elaborati non contengano alcun segno di riconoscibilità, così da garantire che l’amministrazione operi le proprie valutazioni nel rispetto della par condicio dei candidati e senza subire condizionamenti di sorta.