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- di Maurizio Sgroi
Ormai mancano solo un pugno di miliardi di dollari e poi il debito privato delle famiglie americane sarà tornato ai gloriosi livelli del 2008, quando è cominciato il furioso de-leveraging dell’economia.
Con la circolare 15 gennaio 2015, n. 2, pubblicata in G.U. n. 52 del 4 marzo 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze ha introdotto importanti novità in merito alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento.
Fino a oggi, la trattenuta sullo stipendio - a parte i casi previsti da leggi e regolamenti (pignoramenti, cessione del quinto, ritenuta sindacale et similia) - era utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti alla persona umana o di un contratto di finanziamento (più propriamente, contratto di mutuo).
Tuttavia – si legge nella circolare – stante la mutata sensibilità sociale, si è dell’avviso che detto istituto possa essere certamente esteso anche per il pagamento di polizze attinenti all’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, più semplicemente, RC auto) nonché all’erogazione volontaria e periodica di liberalità a beneficio di determinati soggetti – tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità (Onlus) – destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro.
Le cennate estensioni – precisa il Mef – trovano ragione, quanto alla RC auto, nella rilevanza del possesso di un veicolo a motore, espressione anche del diritto alla libera circolazione sancito dall’art. 16 della Costituzione per la generalità delle persone, e, quanto alle Onlus e agli enti con finalità mutualistiche, nel riconoscimento del valore della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilità sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell’art. 45 della Costituzione.
Il dipendente pubblico, pertanto, può provvedere, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalità o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilità e rilevanza sociali.
Con riferimento ai contratti di finanziamento, la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la cessione del quinto dello stipendio, fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. Anzi – aggiunge il Mef – la delegazione consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.
Presupposto per l’attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l’esistenza di una convenzione tra l’Amministrazione e i soggetti interessati, nella quale, tra l’altro, deve essere specificato l’onere amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle modalità di versamento e ai consequenziali obblighi.
Scopro con divertito stupore che le mie malfondate intuizioni circa il legame fra andamento dell’economia e della demografia non sono così infondate, relativamente almeno agli effetti che gli andamenti demografici hanno su quello dei prezzi.
Stando alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi da Marianna Madia, ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, a sei anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009 (meglio noto come "Decreto Brunetta"), starebbe per essere emanato un decreto ministeriale contenente la tabella di equiparazione tra i “livelli di inquadramento” attualmente in vigore negli attuali dodici comparti di contrattazione.
Ormai sembra deciso, il governo per far fronte alla sentenza della Corte di giustizia europea C22/13, sezione Terza, del 26-11-2014, che riguarda sì il personale supplente, sia docente che tecnico/amministrativo, della scuola, ma che indubbiamente ha riflessi su tutti i precari della P. A., oggi esaminerà e, forse, approverà un decreto destinato a sanare le carenze della legislazione italiana in materia di abuso di contratti a termine.
Leggo in clamoroso ritardo e con un pizzico di benevola invidia le dichiarazioni del presidente americano che annuncia, nel suo discorso all’Unione, che non solo gli Usa si sono lasciati alle spalle la recessione, ma che dinanzi a loro splende radioso il sol dell’avvenire, dove i redditi e le disuguaglianze cresceranno in ragione inversamente proporzionale e finalmente le donne che lavorano verranno pagate quanto gli uomini. Per un attimo vorrei essere un cittadino americano.
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