- Dettagli
- di Redazione
Dopo l'inattesa eliminazione della nazionale italiana di calcio dagli Europei, una nuova tegola si è abbattuta sulla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc).
Con ordinanza n. 16150/24, pubblicata in data 11 giugno 2024, la Corte di cassazione – sezione Lavoro – ha annullato la sentenza n. 722/2018 con la quale la Corte di appello di Messina, in riforma della decisione del Tribunale, aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa avanzata da un pubblico dipendente - incaricato dall’Amministrazione di appartenenza di svolgere per oltre un anno mansioni di livello superiore (Responsabile unità orgaizzativa - livello A) rispetto a quello rivestito (Geometra - livello A1) - volta ad ottenere la corresponsione di una somma pari alla differenze retributive tra i medesimi livelli.
Dopo due sconfitte, sia innanzi al Tribunale di Napoli che alla Corte d’appello, per il dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Fiscale di un’Azienda speciale comunale è arrivata una vittoria in Cassazione dove, la sezione Lavoro, con sentenza n. 12688/2024, pubblicata lo scorso 9 maggio, ha accolto il ricorso del ricorrente, a motivo che la Corte territoriale, nell’emettere la sentenza espulsiva per giusta causa, riteneva che la sussistenza di una causa giustificativa del licenziamento rendesse superfluo l'esame del carattere ritorsivo dello stesso.
Il Consiglio di Stato, organo supremo della giustizia amministrativa, con sentenza n.3855/2024, pubblicata scorso 29 aprile, ha esaminato un ricorso, avverso una sentenza del Tar del Lazio (n.4388/2022), avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio serbato dalla P.A. in ordine a una richiesta di scorrimento di graduatoria da parte di candidati risultati idonei in un concorso pubblico.
Dopo Tribunale e Corte d’appello, anche la Cassazione, con ordinanza n. 8642/2024 del 2 aprile 2024, ha confermato la sanzione disciplinare irrogata da un Comune ad un proprio dirigente, incolpato per mancato controllo e omessa vigilanza sulle procedure di data entry che avevano determinato, per difetto di registrazione del sistema, la mancata notifica di un numero rilevante di atti, con conseguente grave danno economico per l’ente, potenzialmente stimato in circa 250mila euro.
Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!
SOSTIENICI |