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- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 31712/2024, pubblicata il 10 dicembre scorso, la Corte di Cassazione – sezione Lavoro – nel rigettare il ricorso proposto da un’azienda avverso la decisione della Corte d’Appello di Milano n. 495/2020, ha ribadito il proprio orientamento consolidato in materia di retribuzione spettante per prestazione effettuata dai lavoratori dipendenti nella giornata di domenica.

Con ordinanza n. 26446/2024, pubblicata lo scorso 10 ottobre, la Cassazione – sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da una Società avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 110/2022 che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, aveva annullato il licenziamento di una dipendente, disposto all’esito di procedimento disciplinare per aver scritto, sul proprio profilo Facebook, “frasi altamente denigratorie, offensive e diffamatorie nei confronti della Società e, in particolare, verso la persona del suo amministratore delegato”.
Con ordinanza n.26514/2024, pubblicata il 21 ottobre scorso, la Cassazione – sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1243/2021, che aveva travolto la decisione del Tribunale del capoluogo della Sicilia di annullamento del provvedimento di licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro nei confronti del medesimo lavoratore.
Con ordinanza n. 25724/2024, la Corte di Cassazione - sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1327/2021 che, in riforma della decisione del Tribunale, aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del medesimo lavoratore addetto al servizio di recapito postale con ciclomotore, perché in possesso di patente di guida scaduta e con il casco non allacciato.
Con ordinanza n. 25840/2024, pubblicata lo scorso 27 settembre, la Cassazione - sezione Lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda della Regione Campania avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 553/2023, di conferma della decisione del Tribunale di Benevento che aveva condannato la stessa azienda, in accoglimento della domanda avanzata da un dipendente, a corrispondere al medesimo dipendente, relativamente ai periodi di assenza per ferie, anche alcune indennità correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché i buoni pasto per gli stessi periodi.
