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- di Rocco Tritto
Per la Corte di Giustizia europea, non c’è nessuna disparità di trattamento dal punto di vista fiscale tra pensionati pubblici e pensionati privati che decidono di trasferirsi all’estero, essendo legittimo che l’assegno mensile erogato dall’Inps venga, per i primi (se residenti ma sprovvisti di cittadinanza nel nuovo Stato) assoggettato alla tassazione vigente in Italia e, per i secondi, a quella applicata dallo Stato di nuova residenza.