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- di Rocco Tritto
Con ordinanza n. 29101/2023, pubblicata il 19 ottobre 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto, con rinvio, il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza n.4720/2018 con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato la dequalificazione commessa ai danni del ricorrente dalla sua diretta superiore, con condanna ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro al pagamento di oltre 20mila euro, ma ha escluso il mobbing per mancata prova della reiterazione della condotta riferita ai singoli fatti mobbizzanti (demansionamento, totale stato di inattività ed emarginazione, trasferimento persecutorio, pressioni per accettare la mobilità).