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- di Rocco Tritto
Con sentenza n.40702/23, depositata il 5 ottobre 2023, la Corte di cassazione – VI Sezione penale – ha accolto il ricorso, presentato ai soli effetti civili dalla parte civile (una Spa, a prevalente capitale pubblico), avverso la sentenza, del 3 marzo 2022, della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. (peculato), per avere, nei primi mesi del 2013, quale responsabile dell'ufficio acquisti della medesima società, utilizzato sistematicamente, per circa quattro o cinque ore al giorno durante l'orario di servizio, la strumentazione informatica affidatagli, per svolgere ricerche, connettendosi a siti web per ricercare materiale utile per le sue pubblicazioni su tematiche storico militari, così omettendo di fatto di svolgere alcuna prestazione lavorativa, addossando all'ente di appartenenza le spese e i costi per effettuare tali ricerche in "internet", avendo egli memorizzato sulla sua postazione informatica 19 file su argomenti storico militari, 5.848 video e 1.329 file fotografici dal contenuto pornografico.