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- di Rocco Tritto
Un dipendente con mansioni direttive di una società privata, licenziato nel 2010 con l’accusa di furto di beni aziendali, ma assolto nel 2013 sia in sede penale che nel giudizio innanzi al Tribunale, aveva ottenuto - oltre alla reintegra nel posto di lavoro (avvenuta con oltre 3 anni di ritardo rispetto alla decisione dello stesso Tribunale stesso) - la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni ex art. 18 st.lav. e quella relativa ai danni professionali (per perdita di chance e di lesione di immagine), con la esclusione però di qualsiasi altro danno di natura professionale per la totale inattività subita nel periodo precedente, vale a dire dalla data del licenziamento (2010) a quella della reintegra (2013). Rigettata, senza motivazione, anche la richiesta di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni esistenziali e morali per licenziamento ingiurioso.