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- di Redazione
Con ordinanza n. 18094/2024, la Cassazione - sezione Lavoro –, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale di primo grado e confermato dalla Corte di Appello di L’Aquila, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, portatore di handicap, ha riconosciuto la illegittimità del provvedimento di licenziamento adottato nei di lui confronti dal datore di lavoro con la motivazione della avvenuta esternalizzazione del reparto all’interno del quale lo stesso era collocato e della asserita impossibilità di adibirlo ad altre mansioni, in considerazione delle limitazioni derivanti dalla sua situazione di disabilità.