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- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 2618/2025, pubblicata lo scorso 4 febbraio, la Corte di cassazione - sezione Lavoro – ha respinto il ricorso di un lavoratore dipendente avverso la decisione n.837/2023 della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza del Tribunale con la quale era stata respinta
la domanda del lavoratore ricorrente per l'accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimato al medesimo dalla società datrice di lavoro, per avere, durante il periodo di congedo parentale retribuito ex art. 32 D.Lgs. n 151/2001, svolto attività lavorativa di compravendita di autovetture, in conflitto con le finalità per le quali era stato concesso il congedo stesso.