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- di Rocco Tritto
Può la pubblica amministrazione bandire un concorso pubblico a tempo indeterminato senza il preventivo esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del Decreto legislativo n.165/2001?
Con sentenza n. 145, depositata il 6 dicembre 2019, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Pescara che, all’esito di un procedimento disciplinare, aveva inflitto all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due.
Il conferimento da parte di un soggetto privato di un incarico retribuito a un dipendente pubblico (nel caso di specie, docente universitario a tempo pieno dell’Università del Salento) può costare caro al conferitore, qualora quest’ultimo non acquisisca preventivamente apposita autorizzazione da parte dell’ente datore di lavoro del medesimo dipendente.
Con sentenza n. 2285/2020, pubblicata il 10 giugno scorso, il Tar Campania, Sez. V (Pres. Sudeller, Est. Carminiti), ha annullato la deliberazione con la quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aveva escluso dal concorso pubblico a 17 posti di Operatore Socio Sanitario una candidata che, ai fini di eventuali comunicazioni da parte della stessa Azienda Ospedaliera, aveva indicato una PEC che, contrariamente a quanto indicato nel bando, non era personale e, quindi, nella sua titolarità.
La Corte costituzionale ha esaminato ieri le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno (Ordinanza n. 140/2019) e di Bari (Ordinanza n. 149/2019) sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento, in particolare, all’articolo 21 della Costituzione e all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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