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- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 32733/2023, pubblicata il 27 luglio scorso, la Corte di cassazione - 3^ Sezione penale - ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione con la quale il Tribunale di Asti - ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - aveva assolto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, un datore di lavoro dal reato di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, della legge 300/1970, per aver installato all’interno dell’azienda un impianto di videosorveglianza, in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali o di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.