Con ordinanza n. 32807/2023, depositata il 27 novembre scorso, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un dirigente medico, dipendente di una ASL, avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 150/2018 che, analogamente alla decisione del Tribunale di Pescara, seppure con differente motivazione, aveva rigettato la richiesta del ricorrente volta a ottenere il diritto alla indennità sostitutiva (pari ad euro 45.131,27) per n. 157 giornate di ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in data 30.4.2015, per volontarie dimissioni dal servizio con preavviso, formalmente rassegnate in data 15 gennaio 2015, ma a far data dal 1° maggio 2015.