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- di Rocco Tritto
Deve ritenersi illegittimo il trattamento dei dati personali dei dipendenti effettuato dal datore che impiega strumenti di rilevazione biometrica per controllare l’accesso ai luoghi di lavoro senza uno specifico consenso espresso dai lavoratori e detta illegittimità perdura fino a quando il datore non assicura la memorizzazione dei dati su di un supporto posto nell’esclusiva disponibilità dei dipendenti.

Risponde di omicidio colposo il sanitario che attesti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un allenamento a causa di una patologia cardiologia non diagnosticata dal sanitario per l’omessa effettuazione di esami strumentali più approfonditi laddove, in presenza di tracciati elettrocardiografici sospetti, il medico avrebbe dovuto doverosamente potenziare la verifica dell’integrità psico-fisica del paziente per prevenire gli eventi nefasti previsti dai protocolli.
Con sentenza n. 11174, la Corte di cassazione, Sez. Lav., depositata il 27 aprile 2023, ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro che aveva intimato il licenziamento al proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo, per la non proficuità della prestazione lavorativa resa dal medesimo dipendente, in considerazione delle modalità e del rilevante numero delle assenze realizzate nell’arco temporale dal 1° giugno 2008 al 31 ottobre 2014, per complessive 808 giornate lavorative.
Con ordinanza n.10623, depositata il 20 aprile 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e non per grave insubordinazione, siccome disposto dall’azienda nei di lui confronti, basato su contestazione che addebitava al medesimo dipendente la mancata effettuazione del lavoro straordinario, nel periodo dal 9 al 27 maggio 2016, per ragioni produttive.
