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- di Rocco Tritto
La Corte di cassazione – sezione Lavoro – con ordinanza n. 15548/2023, pubblicata lo scorso 1° giugno, ha accolto il ricorso proposto da un dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in forza a un Circolo Didattico, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2211/2016, con la quale veniva confermata pronuncia del Tribunale di Foggia, di rigetto del ricorso presentato dallo stesso dipendente, componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), volto a ottenere l’annullamento del trasferimento di Ufficio ad altra sede di lavoro per incompatibilità ambientale.

“La cittadinanza onoraria, essendo un titolo onorifico, con valenza meramente simbolica, non costituisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario, in termini di “status civitatis” o anche semplicemente di residenza anagrafica, e neppure incide nella posizione dei “cives”, venendo essa conferita dal consiglio comunale - organo di rappresentanza della comunità territoriale di riferimento - nell’ambito di un’attività libera ed autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata ad un fine desumibile dal sistema; ne consegue che il cittadino elettore non ha una pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità della relativa deliberazione di conferimento, neppure con l’azione popolare di cui all’articolo 9 del testo unico sugli enti locali, riguardando essa azioni di tipo sostitutivo e non correttivo, in cui gli attori si pongano in contrasto con l’ente stesso”.
Deve ritenersi illegittimo il trattamento dei dati personali dei dipendenti effettuato dal datore che impiega strumenti di rilevazione biometrica per controllare l’accesso ai luoghi di lavoro senza uno specifico consenso espresso dai lavoratori e detta illegittimità perdura fino a quando il datore non assicura la memorizzazione dei dati su di un supporto posto nell’esclusiva disponibilità dei dipendenti.
