- Dettagli
- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 18518/23, pubblicata ieri, 28 giugno 2023, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso – proposto da un dipendente già in servizio come autista presso Atac spa, azienda interamente posseduta da Roma Capitale, che gestisce il trasporto pubblico a Roma – avverso la decisione n.607/20 della Corte d’appello di Roma, che aveva accolto il reclamo presentato dall’Azienda stessa contro la sentenza n.5956/19 del Giudice del Lavoro di Roma, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente medesimo, ordinandone la reintegra in servizio.

Con ordinanza n.17643/23, depositata il 20 giugno 2023, la sezione Lavoro della Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da un ente pubblico avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 428/2016, che aveva confermato, seppure in parte, la decisione del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva dichiarato il diritto della ricorrente, dipendente pubblica cessata dal servizio per dimissioni, alla monetizzazione delle ferie non godute per un numero di 124 giorni (anziché dei 248 richiesti), con l’ultima retribuzione giornaliera in godimento ed al compenso incentivante.
Con sentenza n. 17897/2023, depositata in data odierna, la Sezione lavoro della Corte di cassazione, ha respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’Istruzione (già Miur) da una docente avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’impugnazione del Ministero, con conseguente rigetto della domanda della medesima docente, ritenendo legittimo il provvedimento di dispensa dal servizio, ai sensi dell’art.512 del d.lgs. 297 del 1994.
Con sentenza n. 22631/23, depositata il 24 maggio 2023, la Corte di Cassazione – V Sezione penale – ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, di conferma di quella del Giudice di pace, che l’aveva riconosciuto colpevole del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), per aver offeso - nell’ambito di una conversazione via mail con più persone, la reputazione di un collega consulente, paragonando la fondatezza di un suo lavoro a quella di un mago, con condanna anche al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile.
La Corte di cassazione – sezione Lavoro – con ordinanza n. 15548/2023, pubblicata lo scorso 1° giugno, ha accolto il ricorso proposto da un dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in forza a un Circolo Didattico, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2211/2016, con la quale veniva confermata pronuncia del Tribunale di Foggia, di rigetto del ricorso presentato dallo stesso dipendente, componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), volto a ottenere l’annullamento del trasferimento di Ufficio ad altra sede di lavoro per incompatibilità ambientale.
